IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il regio decreto - legge  20 giugno 1935, n. 1071, relativo a
modifiche e aggiornamenti al  testo unico delle leggi sull'Istruzione
superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio decreto  30  settembre  1938, n.  1652  contenente
disposizioni  sull'ordinamento didattico  universitario e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia  di   formazione  per   la  sperimentazione   organizzativa  e
didattica;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica 10  marzo 1982 n.
162 sul riordino  delle scuole dirette a fini  speciali, delle scuole
di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;
  Visti  gli articoli  6  e 16  della  legge 9  maggio  1989 n.  168,
istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  11  maggio  1995  pubblicato  nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 167 del  19 luglio
1995 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario
relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico;
  Vista la delibera della facolta'  di medicina e chirurgia che nella
seduta del 14  maggio 1996 ha proposto il  riordinamento della scuola
di specializzazione in "oncologia";
  Viste  le  deliberazioni del  consiglio  di  amministrazione e  del
senato  accademico di  questo ateneo,  rispettivamente del  22 luglio
1996 e 29 luglio 1996 con le  quali e' stata approvata la proposta di
modifica all'ordinamento  didattico universitario  relativamente alle
scuole di specializzazione del settore medico;
  Vista la  proposta formulata  al Ministero dell'univesita'  e della
ricerca  scientifica e  tecnologica  dalle  autorita' accademiche  di
questa universita', con note n. 1448 del 17 luglio 1996 e n. 1632 del
7 agosto 1996;
  Vista la nota  ministeriale n. 3227 del 4  novembre 1996 contenente
il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Visto  il parere  favorevole espresso  dal Consiglio  universitario
nazionale,  nella   seduta  del  10   ottobre  1996,  in   merito  al
riordinamento  delle scuole  di specializzazione  dell'area sanitaria
fra le quali quella di "oncologia";
  Riconosciuta  la particolare  necessita' di  approvare la  modifica
proposta  in deroga  al  termine triennale  di  cui all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  Studi di Cagliari,  approvato e
modificato con  i decreti  indicati nelle premesse,  e' ulteriormente
modificato come appresso indicato:
                               Art. 1.
  Gli  articoli  dal  n.  361  al n.  368  relativi  alla  scuola  di
specializzazione in "oncologia" sono soppressi e sostituiti da quelli
indicati all'art. 3.