IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto - legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 contenente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162 sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento; Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989 n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico; Vista la delibera della facolta' di medicina e chirurgia che nella seduta del 14 maggio 1996 ha proposto il riordinamento della scuola di specializzazione in "oncologia"; Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico di questo ateneo, rispettivamente del 22 luglio 1996 e 29 luglio 1996 con le quali e' stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico; Vista la proposta formulata al Ministero dell'univesita' e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorita' accademiche di questa universita', con note n. 1448 del 17 luglio 1996 e n. 1632 del 7 agosto 1996; Vista la nota ministeriale n. 3227 del 4 novembre 1996 contenente il parere del Consiglio universitario nazionale; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 10 ottobre 1996, in merito al riordinamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria fra le quali quella di "oncologia"; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli Studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso indicato: Art. 1. Gli articoli dal n. 361 al n. 368 relativi alla scuola di specializzazione in "oncologia" sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 3.